Edilizia e urbanistica, contributi concessori, esenzione parcheggi obbligatori, ripetizione versamento per indebito oggettivo.
TAR PUGLIA BARI 11 11 2021: Ai sensi del coordinato disposto dell`art. 11, comma 1, l. n. 122 del 1989 e dell`art. 17, comma 3, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001, le aree destinate obbligatoriamente a parcheggio ai sensi dell`art. 41 sexies l. n. 1150 del 1942, sono esonerate dal pagamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione; le norme che disciplinano la determinazione del costo di costruzione mirano alla tutela di un interesse pubblicistico, del quale, pertanto, nessuna delle parti può disporre. L`eccezione di inammissibilità, per intervenuta acquiescenza ai provvedimenti impugnati, del ricorso proposto per la ripetizione di quanto indebitamente versato a titolo di oneri concessori per le superfici adibite a parcheggi obbligatori, invece esenti, non è fondata in quanto la giurisprudenza amministrativa è concorde nel ritenere che, trattandosi di istituto limitativo della tutela giurisdizionale, essa deve essere prestata al provvedimento impugnato, con atti univoci, chiari e concordanti, che evidenzino in modo incontestabile la volontà dellinteressato di accettare il provvedimento. Il termine di prescrizione del diritto di ottenere la restituzione di quanto indebitamente pagato a titolo di costo di costruzione è quello ordinario di dieci anni, secondo quanto dispone lart. 2946 del codice civile ed inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ai sensi dellart. 2935 c.c.. In particolare il diritto di pretendere la restituzione di quanto versato indebitamente a titolo di costo di costruzione si prescrive in dieci anni a partire dal momento in cui il privato costruttore ha versato ogni rata relativa al costo di costruzione